STATUTO

Associazione di volontariato “Don Bosco”

Costituita ai sensi della Legge quadro sul volontariato L. 266/91

 Art.1

Costituzione

1.  L' associazione di  volontariato “Don Bosco” ha sede in S. Alessio in Aspromonte (RC), via Bixio 42.  

2.   I contenuti e la struttura dell' associazione sono democratici.

3.   La durata dell’associazione è fissata fino al 31 dicembre 2030.

Art.2

Finalità

1.   L’Associazione “Don Bosco” non persegue fini di lucro né di remunerazione ed opera per fini di sussidiarietà. Le prestazioni fornite dagli aderenti in qualità di volontari sono personali, spontanee e gratuite. Agli aderenti  possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate dal Presidente o dal CD. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione. L’Associazione persegue finalità educative, formative, culturali, sportive, ricreative ed assistenziali allo scopo di:

a)   Concorrere alla progressiva formazione integrale e sociale dei ragazzi e dei giovani all’interno di un articolato progetto di uomo e di società ispirato esplicitamente alla visione cristiana, al sistema preventivo di Don Bosco e agli apporti della tradizione educativa salesiana.

b)  Offrire il proprio contributo educativo alla comunità cristiana impegnata nella pastorale giovanile.

c)   Assicurare efficaci servizi locali di promozione, di coordinamento, di formazione e di assistenza a tutti i soci per il perseguimento delle finalità dell’Associazione.

d)  Promuovere la formazione professionale e del lavoro, a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo.  

e)   Inserire il proprio intervento ed interesse nel più ampio orizzonte politico possibile favorendo contatti e collaborazione con gli Enti locali e con il mondo del volontariato nei settori della formazione professionale, dello sport, della cultura, dell’inclusione sociale, del disagio giovanile, dell’immigrazione, del turismo e del tempo libero.

Art. 3

Attività

1.  Per conseguire le suddette finalità, l’Associazione “Don Bosco”, promuove, coordina e realizza attività specifiche nell’ambito formativo e educativo, sportivo, ricreativo, sociale e culturale, in particolare, sul piano operativo si propone di:

a)   Elaborare programmi annuali e poliennali di attività, in sintonia con le esigenze e i bisogni del mondo giovanile in particolare, e delle altre fasce deboli in genere.  

b)   Predisporre programmi di formazione, qualificazione e aggiornamento, degli animatori e dei volontari dell’associazione.  

c)   Progettare iniziative, al fine di prevenire il disagio giovanile e per valorizzare le loro naturali abilità e propensioni nel campo del tempo libero, dello sport, della cultura, della formazione professionale, del volontariato, anche con interventi unitari di tutti i settori.

d) Attivare laboratori manipolativi, interventi di aiuto e potenziamento scolastico, corsi ed attività di formazione professionale, di aggiornamento, di specializzazione e di riqualificazione, per contribuire all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

e) Attivare e gestire centri di aggregazione giovanili e centri sociali presenti nel territorio per favorire la socializzazione e l’intercultura, l’inserimento sociale degli immigrati, l’educazione alla cittadinanza attiva, alla legalità, alla solidarietà e alla pace.

f)  Programmare iniziative di aiuto e assistenza alla persona, con particolare attenzione agli anziani e ai diversamente abili e collaborare ad attività di rete con le altre agenzie e istituzioni locali.

g)   Organizzare manifestazioni giovanili nel periodo estivo, campi scuola formativi residenziali, giornate di festa e di socializzazione, mostre, manifestazioni e convegni culturali, attività teatrali e musicali, cineforum, tornei sportivi, gite ed escursioni, pellegrinaggi e visite culturali guidate.

h)  Attivare e gestire, in via sussidiaria e meramente strumentale, servizi di bar e di ristoro, per il conseguimento delle finalità istituzionali proprie.

 Art.4

Soci

 1.   Sono soci dell'organizzazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo (CD).

2.   Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'organizzazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del CD.

3.  L’assemblea, su proposta del CD, può nominare tra i suoi aderenti soci onorari (persone eminenti resisi particolarmente benemeriti nei confronti della società).

4.   I soci cessano di appartenere all'organizzazione per:

-    dimissioni volontarie;

-    non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;

-    morte;

-  espulsione deliberata dall’assemblea generale su proposta del CD sentito il parere dei probiviri. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso  al collegio dei probiviri il quale decide in via definitiva e inappellabile.

5.      Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.

Art.5

Diritti e obblighi dei soci

 1.   I soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente  o  per  delega,  a   svolgere  il  lavoro  preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

2.   I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare  le  quote  sociali  e  i  contributi  nell'ammontare  fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

 Art.6

Organi 

1.   Sono organi dell'organizzazione:

-    l'assemblea dei soci;

-    il Consiglio Direttivo;

-    il Presidente;

-    il Collegio dei probiviri

 Art.7

Assemblea dei soci 

1.      L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.

2.      Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il          presidente lo ritenga necessario, con almeno 7 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale, dell’sms, della e-mail o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

3.      La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli  aderenti;  in  tal  caso  il  presidente  deve  provvedere  alla convocazione  entro  7  giorni  dal  ricevimento  della  richiesta  e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

4.      In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da  conferirsi  ad altro aderente.  In seconda convocazione, almeno un’ora dopo, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

5.      Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.

6.      Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.

7.      L’assemblea generale, in occasione dell’elezione dei componenti del CD, nomina al suo interno un presidente, un segretario e tre scrutatori.

8.      L'assemblea ha i seguenti compiti:

-    eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

-    eleggere i componenti del collegio dei probiviri;

-    approvare l’annuale relazione morale e finanziaria dell’associazione;

-    approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;

-    approvare il bilancio preventivo;

-    approvare il bilancio consuntivo;

-    approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 16;

-    stabilire  l'ammontare delle quote associative e dei  contributi  a carico degli aderenti;

-    devolvere i beni patrimoniali in caso di scioglimento dell’associazione;

9. In caso di scioglimento dell’associazione, i beni patrimoniali residui saranno devoluti alla Parrocchia di S. Alessio in Aspromonte, secondo le indicazioni dell’assemblea straordinaria, che si pronuncia con la maggioranza qualificata. 

Art.8

Consiglio Direttivo 

1.      Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci con voto segreto ed è composto da 5 membri. Si riunisce entro i 15 giorni successivi all’elezione per la distribuzione delle cariche. Esso può cooptare altri 3 membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

2.      Il CD si riunisce, su convocazione del presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda  ipotesi  la  riunione  deve  avvenire  entro venti  giorni  dal ricevimento della richiesta.

3.      Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 7 giorni decorrenti dalla data del timbro postale, dell’sms, della e-mail o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

4.      Il CD ha i seguenti compiti:

-         fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;

-         sottoporre  all'approvazione  dell'assemblea  i  bilanci  preventivo e consuntivo annuali;

-         determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute   nel      programma   generale   approvato   dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

-         assumere il personale, qualora ciò si rendesse necessario;

-         eleggere il presidente;

-         nominare il vice-presidente;

-         nominare il segretario;

-         attribuire altre eventuali mansioni agli altri due consiglieri;

-         accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;

-         ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal     presidente per motivi  di necessità e di urgenza.

 Art.9

Presidente 

1.  Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del CD, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

2.  Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 7, comma 3° e 8, comma 2°.

3.    Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del CD, attua i deliberati del CD e sottopone a questo i provvedimenti più importanti, firma tutti gli atti dell’associazione e i mandati di pagamento.

4.    In caso di  necessità e di urgenza,  assume  i provvedimenti di competenza del comitato, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

5.    In caso di assenza,  di impedimento o di cessazione,  le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del CD più anziano di età. 

Art.10

Segretario 

1.   Il segretario coadiuva il presidente negli atti amministrativi e ha i seguenti compiti:

-    provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;

-    provvede al disbrigo della corrispondenza;

-   é responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali: assemblea, CD,  collegio dei probiviri;  

-    predispone  lo  schema  del  progetto  di  bilancio  preventivo,  che sottopone al  CD entro  il mese di  ottobre,  e del bilancio consuntivo, che sottopone al CD entro il mese di marzo;

-     provvede   alla   tenuta   dei   registri   e   della   contabilità dell'organizzazione nonché  alla  conservazione  della  documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti; 

Art.11

Collegio dei probiviri 

1.    Il collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'assemblea. Esso elegge nel suo seno il presidente.

2.    Il collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.

3.    Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile. 

Art.12

Gratuità e durata delle cariche 

1.    Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

2.  Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo. 

Art.13

Risorse economiche 

1.   L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

-     quote associative e contributi degli aderenti;

-     contributi dei privati;

-     contributi dello Stato, di enti e dì istituzioni pubbliche;

-     contributi di organismi internazionali;

-     donazioni e lasciti testamentari;

-     rimborsi derivanti da convenzioni;

-     entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

-     rendite di beni mobili o immobili pervenuti  all'organizzazione a qualunque titolo.

2.      I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal CD.

Art.14

Quota sociale 

1.   La quota associativa annuale a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea.

2.  Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali. 

Art.15

Bilancio 

1.          Ogni anno devono essere redatti,  a cura del CD i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2.     Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3.     Il bilancio deve coincidere con l'anno solare. 

Art.16

Modifiche allo statuto 

1.    Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea, che si riunisce in seduta straordinaria, da uno degli organi o da almeno cinque aderenti.  Le relative  deliberazioni  sono  approvate  dall'assemblea  con  il  voto favorevole della maggioranza qualificata degli aderenti all'organizzazione. 

Art.17

Norma di rinvio 

1.   Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme dettate in materia dal codice civile e dalle leggi speciali.